Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/72

In vigore dal 28 lug 2016
Modifiche del regolamento (UE) 2016/72 Il regolamento (UE) 2016/72 è così modificato: 1) nella versione italiana, all'articolo 12, paragrafo 1, nel riferimento alla specie squalus acanthias i termini «spinarolo/gattuccio» sono sostituiti dal termine «spinarolo»; 2) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2017 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.»; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 48 bis Disposizioni transitorie L'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 e 46 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2017 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2017.»; 4) gli allegati I, IA e IV del regolamento (UE) 2016/72 sono modificati come indicato nell'allegato I del presente regolamento.
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