Art. 2

In vigore dal 28 lug 2016
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione sono riscossi in via definitiva.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2016/1246 — Testo vigente | Portale Normativo