Art. 2
In vigore dal 19 lug 2016
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
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