Art. 2
In vigore dal 19 lug 2016
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o marzo 2018.
L', paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o giugno 2017.
3. In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, prima del 1o marzo 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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