Art. 1
In vigore dal 18 lug 2016
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:
(1)
all'articolo 1 ter, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
«d)
assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;»;
(2)
L'articolo 2 bis, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
nel pianificare, dirigere o commettere nell'RDC atti che costituiscono violazioni dei diritti umani o abusi o violazioni del diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, compresi gli atti contro civili, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;»
b)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
nel sostenere persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, coinvolti in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali, compresi l'oro o la fauna selvatica e i prodotti derivati;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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