Art. 1
In vigore dal 15 lug 2016
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929900010), originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:
Paese
Società
Aliquota del dazio (EUR al chilogrammo)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese
0,23
A473
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società [tranne Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited — codice addizionale TARIC A471 e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited — codice addizionale TARIC A472 ]
0,26
A999
Indonesia
PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1- D2, Jalan Pakin No 1, Sunda Kelapa, Giacarta 14440, Indonesia
0,24
A502
Indonesia
Tutte le altre società
0,27
A999
3. L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che (volume) di ciclamato di sodio venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese in questione). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia suddiviso per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione (13), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2 del presente articolo, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
5. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:1160:oj#art-1