Art. 1

Informazioni necessarie ai fini della registrazione

In vigore dal 14 lug 2016
Informazioni necessarie ai fini della registrazione L'impresa di un paese terzo che presenta domanda per la prestazione di servizi di investimento o per l'esercizio di attività di investimento nell'Unione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmette le seguenti informazioni all'ESMA: a) la denominazione completa dell'impresa, compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata dall'impresa; b) i recapiti dell'impresa, compresi l'indirizzo della sede centrale, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail; c) i recapiti della persona responsabile della domanda, compresi il numero di telefono e l'indirizzo e-mail; d) il sito Internet, se disponibile; e) il numero di identificazione nazionale dell'impresa, se disponibile; f) il codice identificativo della persona giuridica (legal entity identifier — LEI) dell'impresa, se disponibile; g) il codice identificativo d'azienda (business identifier code — BIC), se disponibile; h) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nel paese terzo; qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza; i) il link al registro di ciascuna autorità competente del paese terzo, se disponibile; j) le informazioni sui servizi e attività di investimento e sui servizi accessori che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita; k) i servizi di investimento da fornire e le attività da svolgere nell'Unione, insieme agli eventuali servizi accessori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:2022:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo