Art. 2

In vigore dal 6 lug 2016
Il protocollo n. 3 è modificato come segue: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 50 bis 1.   Il Tribunale esercita in primo grado la competenza a decidere sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra qualunque istituzione, organo o organismo, da un lato, e i loro agenti, dall'altro, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 2.   In qualunque fase del procedimento, sin dal deposito dell'atto introduttivo, il Tribunale può esaminare le possibilità di composizione amichevole della controversia e può cercare di agevolare una siffatta composizione.»; 2) l'articolo 62 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 62 quater Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura di qualunque tribunale specializzato istituito ai sensi dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea figurano in un allegato del presente statuto.»; 3) l'allegato I è soppresso.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2016/1192 — Testo vigente | Portale Normativo