Art. 10

Lingue di rilascio dei moduli standard multilingue

In vigore dal 6 lug 2016
Lingue di rilascio dei moduli standard multilingue 1.   I moduli standard multilingue sono compilati dall'autorità di rilascio nella lingua ufficiale del proprio Stato membro o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il modulo standard multilingue è rilasciato. 2.   La parte standard e le voci specifiche per paese del modulo standard multilingue è pubblicato in entrambe le seguenti lingue: a) la lingua ufficiale dello Stato membro in cui il modulo standard multilingue è rilasciato o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui il modulo standard multilingue è rilasciato, che sia anche una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione; e b) la lingua ufficiale dello Stato membro in cui deve essere presentato il documento pubblico cui il modulo standard multilingue è allegato o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere presentato il documento pubblico cui il modulo standard multilingue è allegato, che sia anche una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. 3.   La parte standard e le voci specifiche per paese rilasciati nelle due lingue di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il glossario multilingue di cui all', paragrafo 5, sono inclusi in un unico modulo standard multilingue.
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Lingue di rilascio dei moduli standard multilingue (Art. 10 Regolamento (UE) 2016/1191) — Testo vigente | Portale Normativo