Art. 7

Misure transitorie

In vigore dal 6 lug 2016
Misure transitorie 1.   Le sostanze acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina e i composti di zinco autorizzati dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 e le premiscele che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 27 gennaio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016 possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino all'esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 27 luglio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   La materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 27 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
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