Art. 4

Fornitura di informazioni sugli importi non recuperati che non superano 250 EUR di contributo del Fondo

In vigore dal 30 giu 2016
Fornitura di informazioni sugli importi non recuperati che non superano 250 EUR di contributo del Fondo Qualora uno Stato membro decida di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, che non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo, non è necessario fornire informazioni alla Commissione ai sensi del presente regolamento.
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