Art. 1
Presentazione di informazioni sugli importi non recuperabili
In vigore dal 30 giu 2016
Presentazione di informazioni sugli importi non recuperabili
1. Qualora uno Stato membro ritenga che un importo indebitamente versato a un beneficiario, precedentemente incluso nei conti certificati presentati alla Commissione, non sia recuperabile e abbia concluso che tale importo non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione, l'autorità di certificazione chiede alla Commissione di confermare questa conclusione.
2. L'autorità di certificazione presenta la richiesta di cui al paragrafo 1, a livello di ciascuna operazione, nel modulo che figura nell'allegato del presente regolamento mediante il sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014.
3. Lo Stato membro presenta una richiesta stabilita conformemente ai paragrafi 1 e 2 entro il 15 febbraio di ogni anno, a decorrere dal 2017 e fino al 2025 compreso, relativamente ai periodi contabili precedenti. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine al 1o marzo.
Storico versioni
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