Art. 5

Trattamento delle operazioni in derivati compensati non accettate per la compensazione

In vigore dal 29 giu 2016
Trattamento delle operazioni in derivati compensati non accettate per la compensazione 1.   Qualora un'operazione in derivati compensati conclusa elettronicamente in una sede di negoziazione non sia accettata dalla controparte centrale, la sede di negoziazione considera il relativo contratto non valido. 2.   Qualora un'operazione in derivati compensati non conclusa elettronicamente in una sede di negoziazione non sia accettata dalla controparte centrale, il trattamento dell'operazione è regolato da: a) il regolamento della sede di negoziazione, se il contratto è presentato per la compensazione conformemente a detto regolamento; b) l'accordo tra le controparti in tutti gli altri casi. 3.   Se la mancata accettazione è dovuta a un problema tecnico o materiale, l'operazione in derivati compensati può essere presentata nuovamente per la compensazione entro un'ora dalla precedente presentazione sotto forma di una nuova operazione ma con le medesime condizioni economiche, purché questa seconda presentazione sia stata convenuta tra le controparti. La sede di negoziazione in cui è stata conclusa inizialmente l'operazione in derivati compensati non è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 600/2014 per la presentazione alla compensazione della seconda operazione in derivati compensati.
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