Art. 1
Disposizioni per favorire la trasmissione delle informazioni
In vigore dal 29 giu 2016
Disposizioni per favorire la trasmissione delle informazioni
1. La sede di negoziazione illustra nel dettaglio nel proprio regolamento le informazioni che ha bisogno di ricevere dalle controparti di un'operazione in derivati compensati al fine di presentare detta operazione a una controparte centrale per la compensazione, e il formato in cui devono essere fornite tali informazioni.
2. La controparte centrale illustra nel dettaglio nel proprio regolamento le informazioni che ha bisogno di ricevere dalle controparti di un'operazione in derivati compensati e dalle sedi di negoziazione per la compensazione di detta operazione, e il formato in cui devono essere fornite tali informazioni.
Storico versioni
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