Art. 41
Sospensione del procedimento di riconoscimento
In vigore dal 24 giu 2016
Sospensione del procedimento di riconoscimento
L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.
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