Art. 41

Sospensione del procedimento di riconoscimento

In vigore dal 24 giu 2016
Sospensione del procedimento di riconoscimento L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1104:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo