Art. 31
Ordine pubblico del foro
In vigore dal 24 giu 2016
Ordine pubblico del foro
L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato specificata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1104:oj#art-31