Art. 48

Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

In vigore dal 24 giu 2016
Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività 1.   La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. 2.   La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
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Art. 48 Regolamento (UE) 2016/1103 — Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività | Portale Normativo