Art. 4

Competenza in caso di morte di un coniuge

In vigore dal 24 giu 2016
Competenza in caso di morte di un coniuge Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla causa di successione in questione.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2016/1103 — Competenza in caso di morte di un coniuge | Portale Normativo