Art. 14

Adizione di un'autorità giurisdizionale

In vigore dal 24 giu 2016
Adizione di un'autorità giurisdizionale Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto; b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o c) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2016/1103 — Adizione di un'autorità giurisdizionale | Portale Normativo