Art. 1
In vigore dal 24 giu 2016
L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:
1)
le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013;
2)
le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse;
3)
la nota finale 1 è sostituita dalla seguente:
«(1)
La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)»;
4)
la nota finale 4 è sostituita dalla seguente:
«(4)
Secondo la procedura di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.»;
5)
la nota finale 7 è soppressa;
6)
è aggiunta la seguente nota finale con asterisco:
«*
Sospensione relativa a un prodotto elencato nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 di cui il presente regolamento ha modificato il codice NC o TARIC o la designazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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