Art. 1
In vigore dal 24 giu 2016
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1)
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 e 09.2695 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella che figura nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;
2)
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2703, 09.2683 e 09.2659 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;
3)
la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2689 è soppressa.
4)
La nota finale 1 è sostituita dalla seguente:
«(1)
La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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