Art. 1
In vigore dal 24 giu 2016
Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:
1)
all', il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'elenco di cui all'allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente.»;
2)
all'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La relazione è presentata semestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni semestre.»;
3)
l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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