Art. 1

In vigore dal 23 giu 2016
Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato: 1) all' è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Il titolo II e il titolo III del presente regolamento non si applicano alle operazioni di finanziamento tramite titoli, quali definite all', punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).»;" 2) all', paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti: «48)   “scambio con sottostante fisico” (exchange for physical): un'operazione in un contratto derivato o un altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante; 49)   “ordine a pacchetto”: un ordine il cui prezzo è determinato unitariamente: a) ai fini dell'esecuzione di uno scambio con sottostante fisico; oppure b) concernente due o più strumenti finanziari ai fini dell'esecuzione di una operazione a pacchetto; 50)   “operazione a pacchetto”: a) uno scambio con sottostante fisico; oppure b) un'operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa tutte le condizioni seguenti: i) l'operazione è effettuata tra due o più controparti; ii) ciascuna componente dell'operazione comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con tutte le altre componenti; iii) l'esecuzione di ciascuna componente è simultanea e vincolata all'esecuzione di tutte le altre componenti.»; 3) all', paragrafo 7, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018» e la data «3 gennaio 2019» è sostituita dalla data «3 gennaio 2020»; 4) all'articolo 5, paragrafo 8, la data «3 gennaio 2016» è sostituita dalla data «3 gennaio 2017»; 5) all'articolo 8, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati, le quote di emissione, gli strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione e gli ordini a pacchetto.»; 6) l'articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti: «d) gli ordini ai fini dell'esecuzione di uno scambio con sottostante fisico; e) gli ordini a pacchetto che soddisfano una delle condizioni seguenti: i) almeno una delle loro componenti è uno strumento finanziario per cui non esiste un mercato liquido, a meno che non esista un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme; ii) almeno una delle loro componenti è su larga scala rispetto alle normali dimensioni del mercato, a meno che non esista un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme; iii) tutte le loro componenti sono eseguite su un sistema di richiesta di quotazioni o di voice trading e sono di dimensioni superiori alla dimensione specifica dello strumento.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   Le autorità competenti possono derogare all'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per ciascuna singola componente di un ordine a pacchetto.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Al fine di garantire l'applicazione coerente del paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire una metodologia al fine di individuare quegli ordini a pacchetto per cui esiste un mercato liquido. Al momento dell'elaborazione di tale metodologia per determinare se esiste un mercato liquido per un ordine a pacchetto nel suo insieme, l'ESMA valuta se i pacchetti sono standardizzati e negoziati con frequenza. L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 febbraio 2017. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 7) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente: «11.   Nel caso di un ordine a pacchetto e fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano soltanto all'ordine a pacchetto nel suo insieme e non singolarmente alle sue componenti.»; 8) all'articolo 19, paragrafo 1, la data «3 gennaio 2019» è sostituita dalla data «3 gennaio 2020»; 9) all'articolo 26, paragrafo 10, la data «3 gennaio 2019» è sostituita dalla data «3 gennaio 2020»; 10) all'articolo 35, paragrafo 5, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018»e la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»; 11) all'articolo 37, paragrafo 2, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018»; 12) l'articolo 52 è così modificato: a) al paragrafo 1, la data «3 marzo 2019» è sostituita dalla data «3 marzo 2020»; b) al paragrafo 4, la data «3 marzo 2019» è sostituita dalla data «3 marzo 2020»; c) al paragrafo 5, la data «3 marzo 2019» è sostituita dalla data «3 marzo 2020»; d) al paragrafo 6, la data «3 marzo 2019» è sostituita dalla data «3 marzo 2020»; e) al paragrafo 7, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»; f) al paragrafo 8, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»; g) al paragrafo 9, primo comma, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»; h) al paragrafo 9, secondo comma, la data «3 luglio 2021» è sostituita dalla data «3 luglio 2022»; i) al paragrafo 10, primo comma, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»; j) al paragrafo 11, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»; k) al paragrafo 12, secondo comma, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018»; 13) all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»; 14) l'articolo 55 è così modificato: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento si applica dal 3 gennaio 2018.»; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando il secondo comma, l'articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 3 gennaio 2020.»
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