Art. 2
In vigore dal 17 giu 2016
Per quanto riguarda le sostanze attive 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017.
Per quanto riguarda la sostanza attiva fluazifop-P in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei peperoni, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017.
Storico versioni
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