Art. 2

In vigore dal 17 giu 2016
Per quanto riguarda le sostanze attive 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017. Per quanto riguarda la sostanza attiva fluazifop-P in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei peperoni, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1015:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo