Art. 2
In vigore dal 17 giu 2016
Per quanto riguarda le sostanze attive dodina, glufosinato e tritosulfuron e il metabolita AMTT in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 14 gennaio 2017.
Per quanto riguarda la sostanza attiva diquat in e su tutti i prodotti, ad esclusione di orzo, mais/granturco e frumento, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 14 gennaio 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1002:oj#art-2