Art. 2

In vigore dal 17 giu 2016
Per quanto riguarda le sostanze attive dodina, glufosinato e tritosulfuron e il metabolita AMTT in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 14 gennaio 2017. Per quanto riguarda la sostanza attiva diquat in e su tutti i prodotti, ad esclusione di orzo, mais/granturco e frumento, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 14 gennaio 2017.
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