Art. 2
Contenuto degli accordi di market making
In vigore dal 13 giu 2016
Contenuto degli accordi di market making
1. L'accordo scritto vincolante previsto all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE precisa almeno:
a)
lo strumento o gli strumenti finanziari contemplati;
b)
gli obblighi minimi che deve soddisfare l'impresa di investimento in termini di presenza, entità e differenziale, tra cui almeno la trasmissione, nella sede di negoziazione, di quotazioni ferme e simultanee di acquisto e di vendita di entità comparabile e a prezzi competitivi in almeno uno strumento finanziario per almeno il 50 % dell'orario di contrattazione giornaliero durante il quale avviene la negoziazione continua, aste di apertura e di chiusura escluse, calcolato per ciascun giorno di contrattazione;
c)
se del caso, le condizioni del sistema di market making applicabile;
d)
gli obblighi dell'impresa di investimento riguardo alla ripresa delle negoziazioni a seguito delle interruzioni dovute a volatilità;
e)
gli obblighi di vigilanza, conformità e verifica dell'impresa di investimento che le consentono di monitorare la propria attività di market making;
f)
l'obbligo di segnalare le quotazioni ferme immesse nella sede di negoziazione nell'ambito dell'accordo di market making per distinguerle dagli altri flussi di ordini;
g)
l'obbligo di tenere traccia delle quotazioni ferme e delle operazioni relative all'attività di market making dell'impresa di investimento, distinguendole chiaramente dalle altre attività di negoziazione, e di mettere le relative registrazioni a disposizione della sede di negoziazione e, su richiesta, dell'autorità competente.
2. La sede di negoziazione sottopone a monitoraggio continuo l'effettiva conformità dell'impresa di investimento all'accordo di market making.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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