Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 10 giu 2016
Disposizioni transitorie Per un periodo transitorio fino al 1o settembre 2016, l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati dall'Argentina, accompagnate da un certificato veterinario per le carni fresche in cui è indicato il codice del territorio AR-4 conformemente all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua a essere autorizzata a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 1o agosto 2016.
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