Art. 10

Domanda e pagamento dell'aiuto finanziario

In vigore dal 10 giu 2016
Domanda e pagamento dell'aiuto finanziario 1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario di cui agli entro il 31 luglio 2017. 2.   Entro il 31 luglio 2017, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che non hanno firmato un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta presentano direttamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri la domanda di pagamento dell'aiuto finanziario di cui agli . 3.   Le domande di pagamento sono accompagnate da documenti che giustifichino l'importo dell'aiuto finanziario in questione e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito e non percepirà un duplice finanziamento dell'Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario concesso a norma del presente regolamento.
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