Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 10 giu 2016
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'aiuto finanziario dell'Unione («l'aiuto finanziario») per misure di sostegno a carattere temporaneo da concedere alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli riconosciute ai sensi dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni. Tali misure di sostegno a carattere temporaneo riguardano operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso in relazione ai seguenti prodotti del settore ortofrutticolo destinati al consumo fresco: a) pomodori di cui al codice NC 0702 00 00; b) carote di cui al codice NC 0706 10 00; c) cavoli di cui al codice NC 0704 90 10; d) peperoni di cui al codice NC 0709 60 10; e) cavolfiori e cavoli broccoli di cui al codice NC 0704 10 00; f) cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05; g) cetriolini di cui al codice NC 0707 00 90; h) funghi del genere Agaricus di cui al codice NC 0709 51 00; i) mele di cui al codice NC 0808 10; j) pere di cui al codice NC 0808 30; k) prugne di cui al codice NC 0809 40 05; l) frutti rossi di cui ai codici NC 0810 20, 0810 30 e 0810 40; m) uve da tavola fresche di cui al codice NC 0806 10 10; n) kiwi di cui al codice NC 0810 50 00; o) arance dolci di cui al codice NC 0805 10 20; p) clementine di cui al codice NC 0805 20 10; q) mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi di cui ai codici NC 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 e 0805 20 90; r) limoni di cui al codice NC 0805 50 10; s) pesche e pesche noci di cui al codice NC 0809 30; t) ciliegie dolci di cui al codice NC 0809 29 00; u) cachi di cui al codice NC 0810 70 00. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte nel periodo compreso tra il 1o luglio 2016 o, se posteriore, la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all', paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato o, se anteriore, il 30 giugno 2017. 4.   Se la situazione delle importazioni di taluni prodotti dell'Unione verso la Russia muta prima del 30 giugno 2017, la Commissione può modificare o abrogare di conseguenza il presente regolamento.
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