Art. 2
Categorie di controparti
In vigore dal 10 giu 2016
Categorie di controparti
1. Ai fini dell'applicazione degli , le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:
a)
categoria 1, comprendente le controparti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono partecipanti diretti ai sensi dell', punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento o all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (4)], di almeno una delle controparti centrali autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;
b)
categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:
i)
controparti finanziarie;
ii)
fondi di investimento alternativi di cui all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che sono controparti non finanziarie;
c)
categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 che sono:
i)
controparti finanziarie;
ii)
fondi di investimento alternativi di cui all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;
d)
categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 né alla categoria 3.
2. Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i forwards su tassi di cambio, gli swaps e gli swaps su valute.
3. Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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