Art. 2
Termini da comunicare
In vigore dal 9 giu 2016
Termini da comunicare
1. Gli enti comunicano almeno le seguenti informazioni:
a)
i nomi delle entità del gruppo che fanno parte dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo;
b)
la possibile forma del sostegno;
c)
qualora si tratti di un prestito, i possibili utilizzi del capitale anticipato con il prestito;
d)
qualora si tratti di una garanzia, quali operazioni e quali terzi siano potenzialmente coperti;
e)
in che misura gli obblighi di fornire sostegno finanziario di gruppo e il diritto di ricevere sostegno finanziario di gruppo di ciascuna delle parti dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo siano reciproci; se l'accordo non è pienamente reciproco, le informazioni sono diverse per le varie parti, sulla base dei differenti termini dell'accordo;
f)
i limiti del sostegno finanziario di gruppo per ciascuna forma di sostegno coperta dall'accordo di sostegno finanziario;
g)
i principi per il calcolo del corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario di gruppo e il modo in cui essi sono collegati alle condizioni di mercato vigenti al momento della fornitura del sostegno;
h)
una descrizione generale del rango (seniority), del profilo delle scadenze e della durata massima di qualsiasi prestito fornito come sostegno;
i)
una descrizione generale di qualsiasi altro obbligo di rimborso;
j)
una descrizione generale delle circostanze o degli indicatori, relativi all'entità destinataria del sostegno e all'entità che lo fornisce, che danno luogo alla fornitura del sostegno;
k)
una descrizione generale degli obblighi relativi a garanzie reali e margini.
La comunicazione copre le informazioni applicabili all'entità del gruppo interessata, ivi comprese le informazioni sui termini dell'accordo relative alle altre entità del gruppo, laddove tale comunicazione possa interessare l'entità del gruppo in questione.
Le informazioni che non sono applicabili sono indicate come «non applicabili».
2. La comunicazione è corredata della dichiarazione che la fornitura del sostegno finanziario è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 23 della direttiva 2014/59/UE e al diritto dell'autorità competente di vietare o limitare la fornitura ai sensi dell'articolo 25 della direttiva suddetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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