Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 giu 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«ordine passivo», l'ordine iscritto nel book di negoziazione che ha fornito liquidità;
b)
«ordine aggressivo», l'ordine iscritto nel book di negoziazione che ha assorbito liquidità;
c)
«ordine orientato», l'ordine in cui il cliente, prima dell'esecuzione dell'ordine, ha indicato una specifica sede di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:576:oj#art-2