Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 8 giu 2016
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo con l'Unione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994).
3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma dell' che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:
a)
se la regione o lo Stato comunica la sua intenzione di non ratificare un accordo in forza del quale è stato incluso all'allegato I;
b)
se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo; o
c)
se l'accordo è annullato o se la regione o lo Stato interessato mette fine ai suoi diritti e obblighi derivanti dall'accordo, anche se quest'ultimo resta in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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