Art. 33

Disposizioni finali

In vigore dal 8 giu 2016
Disposizioni finali Il presente regolamento non osta all'applicazione: a) di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi; b) dei regolamenti unionali nel settore agricolo e dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1667/2006 (8), (CE) n. 614/2009 (9) e (CE) n. 1216/2009 (10). Il presente regolamento si applica in maniera complementare a tali regolamenti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi compensativi; c) di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT 1994.
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