Art. 26
Visite di verifica
In vigore dal 8 giu 2016
Visite di verifica
1. La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, e per verificare le informazioni comunicate in materia di sovvenzioni e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.
2. Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei paesi ufficialmente avvisati. Ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica al paese d'origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.
3. Le imprese interessate sono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire; nel corso delle visite possono tuttavia essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.
4. Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.
Storico versioni
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