Art. 1
Principi
In vigore dal 8 giu 2016
Principi
1. Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l'esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nell'Unione causi un pregiudizio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d'origine, ma vengano esportati verso l'Unione da un paese intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente applicabili e le operazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese d'origine e l'Unione.
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