Art. 22
Disposizioni finali
In vigore dal 8 giu 2016
Disposizioni finali
Il presente regolamento non osta all'applicazione:
a)
di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;
b)
dei regolamenti dell'Unione nel settore agricolo e dei regolamenti del del Consiglio (CE) n. 1667/2006 (8), (CE) n. 614/2009 (9) e (CE) n. 1216/2009 (10). Le disposizioni del presente regolamento sono applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi antidumping;
c)
di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
Storico versioni
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