Art. 1

Criteri e relazioni in tema di qualità

In vigore dal 8 giu 2016
Il regolamento (CE) n. 184/2005 è così modificato: 1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando, per via di cambiamenti economici o tecnici, è necessario aggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I, a condizione che tali aggiornamenti non influiscano sull'onere di comunicazione né modifichino il quadro concettuale sottostante applicabile. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando è necessario eliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati di cui all'allegato I, a condizione che tale eliminazione o riduzione non riduca la qualità delle statistiche prodotte ai sensi del presente regolamento. Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi gli oneri per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;" 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Criteri e relazioni in tema di qualità 1.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 5 del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi («relazione sulla qualità»). 3.   Nell'applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto del presente regolamento, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi sulla base di un'adeguata analisi delle relazioni sulla qualità, con l'assistenza del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ed elabora e pubblica una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto del presente regolamento. Tale relazione è presentata per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) ogni significativo cambiamento metodologico o di altro tipo suscettibile d'influenzare i dati trasmessi entro tre mesi dal momento in cui tali cambiamenti diventano applicabili. La Commissione notifica al Parlamento europeo e agli altri Stati membri tali comunicazioni.»; 3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Flussi di dati 1.   Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati: a) statistiche mensili relative alla bilancia dei pagamenti; b) statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti; c) scambi internazionali di servizi; d) flussi di IDE; e) posizioni di IDE. 2.   La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, in cooperazione con i pertinenti partner internazionali, sviluppano la metodologia adeguata per elaborare statistiche inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale, oltre al principio della prima controparte, e statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni. 3.   Entro il 20 luglio 2018 la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota, che gli Stati membri devono realizzare, in relazione alle statistiche annuali inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni. Tali studi mirano a stabilire le condizioni, compreso il quadro metodologico, per introdurre dette nuove rilevazioni di dati sulle statistiche annuali inerenti agli IDE, e a valutare i costi delle relative rilevazioni di dati, la conseguente qualità delle statistiche, nonché la comparabilità tra paesi. 4.   Al fine di agevolare la realizzazione degli studi di cui al paragrafo 3, l'Unione può fornire agli Stati membri sostegno finanziario sotto forma di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 5.   Entro il 20 luglio 2019, la Commissione (Eurostat) elabora una relazione sui risultati degli studi di cui al paragrafo 3. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, individua le restanti condizioni da soddisfare per elaborare la metodologia di cui al paragrafo 2. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 al fine di prorogare di 12 mesi il termine per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, qualora dalla valutazione degli studi pilota da parte della Commissione di cui a detto paragrafo emerga che è opportuno individuare le restanti condizioni. Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi gli oneri per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009. 7.   Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione, in particolare in funzione della sua valutazione dei risultati degli studi pilota di cui al paragrafo 3, presenta, se del caso, una proposta di modifica del presente regolamento per definire i requisiti metodologici e relativi ai dati per le statistiche annuali inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e le statistiche annuali inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni. (*2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;" 4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Diffusione 1.   La Commissione (Eurostat) provvede alla diffusione delle statistiche europee elaborate in forza del presente regolamento con una cadenza simile a quella indicata nell'allegato I. Tali statistiche sono rese disponibili sul sito della Commissione (Eurostat). 2.   Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 223/2009, e fatta salva la tutela del segreto statistico, gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) provvedono alla diffusione dei dati e metadati richiesti dal presente regolamento, come pure dell'esatta metodologia usata per la loro elaborazione.»; 5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all', paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*3). 5.   Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (*3)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;" 6) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 7) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Relazioni sull'applicazione Entro il 28 febbraio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione: a) valuta la qualità dei dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli IDE; b) valuta i benefici che derivano all'Unione e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di informazioni statistiche, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi; c) individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti.»; 8) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 bis Cooperazione con altri comitati In merito a tutte le questioni che rientrano nella competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio (*5), la Commissione chiede il parere di tale comitato conformemente a detta decisione. (*5)  Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).»;" 9) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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