Art. 1

Dati da fornire sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione

In vigore dal 2 giu 2016
Dati da fornire sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione 1.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico, su richiesta, le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 4 e da 6 a 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 fornendo dati disaggregati pre-negoziazione e post-negoziazione, conformemente ai seguenti criteri: a) la natura della classe di attività; i) azioni; ii) certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014; iii) obbligazioni e strumenti finanziari strutturati; iv) quote di emissioni; v) strumenti derivati; b) il paese di emissione dei titoli azionari e del debito sovrano; c) la valuta in cui è negoziato lo strumento finanziario; d) aste giornaliere previste piuttosto che contrattazione continua. 2.   Gli strumenti derivati di cui alla lettera a), punto v), sono disaggregati secondo i seguenti criteri: a) derivati su strumenti di capitale; b) derivati su tassi di interesse; c) derivati su crediti; d) derivati su cambi; e) derivati su merci e quote di emissioni; f) altri derivati. 3.   Il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negazione stabiliscono i criteri che uno strumento finanziario o un tipo di dati deve soddisfare quando i criteri di disaggregazione di cui al paragrafo 1 o 2 non possono essere applicati in maniera inequivocabile. 4.   Il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione applicano su richiesta i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 in tutte le combinazioni possibili. 5.   Oltre a fornire i dati in conformità dei paragrafi 1 e 2, il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione possono offrire aggregati di dati.
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