Art. 1
Dati da fornire sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione
In vigore dal 2 giu 2016
Dati da fornire sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico, su richiesta, le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 4 e da 6 a 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 fornendo dati disaggregati pre-negoziazione e post-negoziazione, conformemente ai seguenti criteri:
a)
la natura della classe di attività;
i)
azioni;
ii)
certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014;
iii)
obbligazioni e strumenti finanziari strutturati;
iv)
quote di emissioni;
v)
strumenti derivati;
b)
il paese di emissione dei titoli azionari e del debito sovrano;
c)
la valuta in cui è negoziato lo strumento finanziario;
d)
aste giornaliere previste piuttosto che contrattazione continua.
2. Gli strumenti derivati di cui alla lettera a), punto v), sono disaggregati secondo i seguenti criteri:
a)
derivati su strumenti di capitale;
b)
derivati su tassi di interesse;
c)
derivati su crediti;
d)
derivati su cambi;
e)
derivati su merci e quote di emissioni;
f)
altri derivati.
3. Il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negazione stabiliscono i criteri che uno strumento finanziario o un tipo di dati deve soddisfare quando i criteri di disaggregazione di cui al paragrafo 1 o 2 non possono essere applicati in maniera inequivocabile.
4. Il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione applicano su richiesta i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 in tutte le combinazioni possibili.
5. Oltre a fornire i dati in conformità dei paragrafi 1 e 2, il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione possono offrire aggregati di dati.
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