Art. 5
Conflitti di interesse
In vigore dal 2 giu 2016
Conflitti di interesse
1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati adotta e mantiene disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti che si avvalgono dei suoi servizi per rispettare gli obblighi di legge e altri soggetti che acquistano dati da fornitori di servizi di comunicazione dati. Dette disposizioni includono politiche e procedure per individuare, gestire e dichiarare i conflitti di interesse esistenti e potenziali e prevedono:
a)
un inventario dei conflitti di interesse esistenti e potenziali che ne contiene la descrizione, l'individuazione, la prevenzione, la gestione e la dichiarazione;
b)
la separazione delle funzioni e delle aree di attività presso il fornitore di servizi di comunicazione dati, tra cui:
i)
le misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni qualora possa sorgere un rischio di conflitto di interesse;
ii)
la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano interessi in potenziale conflitto con quelli di un cliente;
c)
la descrizione della politica tariffaria per determinare le commissioni addebitate dal fornitore di servizi di comunicazione dati e dalle imprese con cui questo ha stretti legami;
d)
la descrizione della politica retributiva per i membri dell'organo di gestione e l'alta dirigenza;
e)
le regole sull'accettazione di denaro, regalie o favori da parte del personale del fornitore di servizi di comunicazione dati e del relativo organo di gestione.
2. L'inventario dei conflitti di interesse previsto al paragrafo 1, lettera a), elenca i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui il fornitore di servizi di comunicazione dati:
a)
può realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno di un cliente;
b)
può avere nel risultato del servizio prestato a un cliente un interesse distinto da quello del cliente;
c)
può avere un incentivo a privilegiare i propri interessi, o gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente cui presta il servizio;
d)
riceve o può ricevere da un terzo, in relazione al servizio fornito a un cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi diverso dalle commissioni o provvigioni addebitate per il servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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