Art. 18

Informazioni che l'APA è tenuto a pubblicare

In vigore dal 2 giu 2016
Informazioni che l'APA è tenuto a pubblicare 1.   L'APA pubblica: a) per le operazioni eseguite su azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, le informazioni specificate nell'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587, indicando i contrassegni appropriati elencati nell'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2017/587; b) per le operazioni eseguite su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, le informazioni specificate nell'allegato II, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2017/583, indicando i contrassegni appropriati elencati nell'allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583. 2.   Ai fini della pubblicazione delle informazioni sul momento in cui è stata segnalata l'operazione, l'APA indica la data e l'ora, specificata fino ai minuti secondi, in cui ha pubblicato l'operazione. 3.   In deroga al paragrafo 2, l'APA che pubblica informazioni su un'operazione eseguita in un sistema elettronico indica la data e l'ora, specificata fino al millisecondo, della pubblicazione dell'operazione nel suo report delle operazioni concluse. 4.   Ai fini del paragrafo 3, per «sistema elettronico» s'intende un sistema in cui gli ordini sono negoziabili per via elettronica oppure sono negoziabili al di fuori del sistema ma pubblicizzati attraverso il sistema. 5.   Le marche temporali previste ai paragrafi 2 e 3 non si discostano, rispettivamente, di più di un secondo o di un millisecondo dal tempo universale coordinato (UTC) emanato e mantenuto da uno dei centri di metrologia del tempo elencati nell'ultima relazione di attività sul tempo del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).
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