Art. 1

Sufficiente interesse di acquisto e di vendita da parte di terzi

In vigore dal 26 mag 2016
Sufficiente interesse di acquisto e di vendita da parte di terzi Nel determinare se una categoria o sottocategoria di strumenti derivati è oggetto di sufficiente interesse di acquisto e di vendita da parte di terzi per essere considerata sufficientemente liquida ai fini dell'obbligo di negoziazione, l'ESMA applica i criteri di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, come ulteriormente specificato agli articoli da 2 a 5.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2016/2020 — Sufficiente interesse di acquisto e di vendita da parte di terzi | Portale Normativo