Art. 1

Nesso tra il derivato relativo o riferito allo strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario

In vigore dal 24 mag 2016
Nesso tra il derivato relativo o riferito allo strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario Il gestore di un mercato regolamentato e l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF) sospendono o escludono dalla negoziazione il derivato elencato all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE quando è relativo o riferito a un solo strumento finanziario e detto strumento finanziario è stato sospeso o escluso dalla negoziazione.
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