Art. 1
Valori mobiliari — liberamente negoziabili
In vigore dal 24 mag 2016
Valori mobiliari — liberamente negoziabili
1. I valori mobiliari sono considerati liberamente negoziabili se possono essere negoziati tra le parti di un'operazione ed essere successivamente trasferiti senza restrizioni e se tutti i valori della categoria cui appartiene il valore in questione sono fungibili.
2. I valori mobiliari soggetti a restrizioni di trasferimento non sono considerati liberamente negoziabili a norma del paragrafo 1, a meno che sia improbabile che la restrizione perturbi il mercato. I valori mobiliari non interamente liberati possono essere considerati liberamente negoziabili se sono state prese disposizioni per garantire che la loro negoziabilità non sia soggetta a restrizioni e che siano pubblicamente disponibili informazioni sufficienti sul fatto che essi non sono interamente liberati e sulle relative implicazioni per gli azionisti.
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