Art. 7

Valutazione dei contratti derivati compensati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione e una controparte centrale

In vigore dal 23 mag 2016
Valutazione dei contratti derivati compensati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione e una controparte centrale 1.   Il perito stabilisce il valore delle passività risultanti da contratti derivati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione, che agisce come partecipante diretto, e una controparte centrale sulla base del principio di valutazione di cui all'. L'importo per l'estinzione anticipata è determinato dalla controparte centrale, entro il termine di cui al paragrafo 5, in conformità con le procedure della controparte centrale in caso di inadempimento, dopo aver dedotto le garanzie reali fornite dall'ente soggetto a risoluzione, compresi il margine iniziale, il margine di variazione e i contributi dell'ente soggetto a risoluzione al fondo di garanzia della controparte centrale in caso di inadempimento. 2.   L'autorità di risoluzione comunica alla controparte centrale e all'autorità competente della controparte centrale la sua decisione di close-out dei contratti derivati a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2014/59/UE. La decisione di close-out ha effetto immediatamente o alla data e all'ora specificate nella comunicazione. 3.   L'autorità di risoluzione incarica la controparte centrale di fornire la sua valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata per tutti i contratti derivati del pertinente insieme di attività soggette a compensazione, in conformità con le procedure della controparte centrale in caso di inadempimento. 4.   La controparte centrale fornisce all'autorità di risoluzione i documenti relativi alla propria procedura in caso di inadempimento e riferisce sulle iniziative intraprese per la gestione dell'inadempimento. 5.   L'autorità di risoluzione, d'accordo con la controparte centrale e l'autorità competente della controparte centrale, fissa il termine entro il quale la controparte centrale deve fornire la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata. A tal fine, l'autorità di risoluzione, la controparte centrale e l'autorità competente della controparte centrale tengono conto di entrambi i seguenti elementi: a) la procedura in caso di inadempimento prevista dalle regole di governance della controparte centrale in conformità dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012; b) il calendario della risoluzione. 6.   L'autorità di risoluzione può modificare il termine di cui al paragrafo 5 previo accordo con la controparte centrale e l'autorità competente della controparte centrale. 7.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può decidere di applicare il metodo di cui all', previa consultazione dell'autorità competente della controparte centrale, in uno dei seguenti casi: a) la controparte centrale non fornisce la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata entro il termine fissato dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 5; oppure b) la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata effettuata dalla controparte centrale non è in linea con le procedure della controparte centrale in caso di inadempimento di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012.
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