Art. 13
Disposizioni transitorie
In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non ha effetto sul periodo di validità applicabile né sull'importo della cauzione costituita per titoli che non sono scaduti il 6 novembre 2016.
2. Su richiesta del titolare, la cauzione costituita per un titolo è svincolata quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
la validità del titolo non è scaduta alla data indicata al paragrafo 1;
b)
il titolo non è più richiesto per i prodotti interessati a decorrere dalla data indicata al paragrafo 1;
c)
il titolo è stato adoperato parzialmente o non lo è stato del tutto alla data indicata al paragrafo 1.
Storico versioni
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