Art. 4

Dati sulle persone che ricevono il sondaggio di mercato

In vigore dal 17 mag 2016
Dati sulle persone che ricevono il sondaggio di mercato 1.   Per ogni sondaggio di mercato il partecipante al mercato che comunica le informazioni redige un elenco contenente le seguenti informazioni: (a) il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del sondaggio di mercato; (b) la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del sondaggio di mercato; (c) i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati ai fini del sondaggio di mercato. 2.   I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni redigono l'elenco di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni non comunica informazioni ai fini dei sondaggi di mercato a tali investitori potenziali.
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