Art. 3
Formato per la registrazione dei dati sui potenziali investitori
In vigore dal 17 mag 2016
Formato per la registrazione dei dati sui potenziali investitori
1. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra le informazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/960 in elenchi distinti, uno per ciascun sondaggio di mercato.
2. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra le informazioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/960 in un elenco unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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