Art. 1

In vigore dal 13 mag 2016
L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall'Italia a sostegno del mercato delle uova da cova e carni di pollame, gravemente colpito dall'insorgere di un'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5N8, rilevata e notificata dall'Italia il 15 dicembre 2014, e per la quale sono state applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale fino al 16 febbraio 2015 in tutte le aziende tranne l'azienda di allevamento di tacchini maschi da ingrasso, che le ha applicate fino al 25 febbraio 2015. Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo se sono versate dall'Italia al beneficiario entro il 30 settembre 2016. Non si applica l', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2016/760 | Portale Normativo