Art. 2
Strategia e misure
In vigore dal 10 mag 2016
Strategia e misure
1. Il piano di riorganizzazione aziendale comprende tutti i seguenti elementi:
a)
un resoconto storico e finanziario dei fattori che hanno contribuito alle difficoltà dell'ente o dell'entità di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, compresi gli indicatori di prestazione rilevanti che sono peggiorati nel periodo precedente la risoluzione e i motivi di tale peggioramento;
b)
una breve descrizione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, qualora siano state attuate dall'autorità competente, dall'autorità di risoluzione oppure dall'ente o dall'entità di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE prima della presentazione del piano di riorganizzazione aziendale;
c)
una descrizione della strategia di riorganizzazione aziendale e delle misure previste per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità durante il periodo di riorganizzazione, compresa una descrizione di ciascuno dei seguenti elementi:
i)
il modello di business riorganizzato;
ii)
le misure di attuazione della strategia di riorganizzazione aziendale a livello di gruppo, di entità e di linea di business;
iii)
la durata prestabilita del periodo di riorganizzazione e le tappe fondamentali;
iv)
l'interazione con l'autorità di risoluzione e l'autorità competente;
v)
la strategia per il coinvolgimento delle parti esterne interessate rilevanti, come sindacati od organizzazioni;
vi)
la strategia di comunicazione interna ed esterna per le misure di riorganizzazione aziendale.
2. In caso di liquidazione o vendita di parti dell'ente o dell'entità di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, la strategia di riorganizzazione citata al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo individua tutti i seguenti elementi:
a)
l'entità o la linea di business rilevanti e il metodo di liquidazione o di vendita, comprese le ipotesi sottostanti ed eventuali perdite previste;
b)
la tempistica prevista;
c)
eventuali finanziamenti o servizi forniti o ricevuti dall'ente o dall'entità rimanente.
3. Eventuali proventi derivanti dal disinvestimento di attività, entità o linee di business previsti dal piano di riorganizzazione aziendale sono calcolati in modo prudente e sulla base di un parametro di riferimento o una valutazione affidabili, come una perizia, una consultazione di mercato o il valore di linee di business o entità simili. Tale calcolo tiene in considerazione la probabilità di realizzazione di perdite.
4. Per le parti dell'ente o dell'entità di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE non destinate alla liquidazione o alla vendita, il piano di riorganizzazione aziendale indica le modalità per rimediare a eventuali carenze nel loro funzionamento o nei loro risultati che possono avere effetti sulla loro sostenibilità economica a lungo termine, anche se tali carenze non sono direttamente collegate al dissesto dell'ente o dell'entità in questione.
5. Le misure previste dal piano di riorganizzazione aziendale tengono conto dei punti di forza e di debolezza dell'ente o dell'entità di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e del suo modello di business riorganizzato facendo riferimento al contesto economico e di mercato in cui l'ente o l'entità operano.
6. La strategia di riorganizzazione può comprendere misure precedentemente individuate nel piano di risanamento o nel piano di risoluzione, purché il piano di risoluzione sia accessibile all'ente o all'entità di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e qualora tali misure restino valide dopo la risoluzione. Questa opzione non comporta per l'autorità di risoluzione alcun obbligo di condividere il piano di risoluzione con l'organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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